DETRAZIONE FISCALE 19% PER DISPOSITIVI MEDICI TEMPUR®
Secondo il D.Lgs. n. 46 del 24 febbraio 1997, che recepisce la direttiva europea 93/42/CEE, è definito dispositivo medico “qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo di:
- diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia
- diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap
- studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, ha precisato che non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare.
Per agevolare l’attività dei contribuenti volta ad individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, il Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune.
Ecco alcuni esempi di dispositivi medici (DM) secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997:
- lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi,
- montature per lenti correttive dei difetti visivi,
- occhiali premontati per presbiopia,
- apparecchi acustici,
- prodotti ortopedici
- ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
- materassi ortopedici e materassi antidecubito.
Quali sono i prodotti TEMPUR detraibili come dispositivi medici?
Sono detraibili, nella misura del 19% tutti i prodotti TEMPUR e BY TEMPUR contrassegnati dalla marcatura CE medicale.
Cosa deve fare il contribuente per ottenere la detrazione?
Se il prodotto acquistato è incluso nell’elenco dei dispositivi medici fornito dal Ministero della Salute, riportato nella circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, non è necessario che il contribuente si faccia carico di verificare che il prodotto rientri nella definizione dei dispositivi medici detraibili. Il contribuente, quindi, dovrà solo conservare, per ciascuna tipologia di prodotto TEMPUR, la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.
Qual è in sintesi la documentazione da presentare per ottenere la detrazione? I documenti sono sostanzialmente tre:
- scontrino o fattura
- se il prodotto non è incluso nella lista messa a disposizione dal Ministero della Salute e allegato alla circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto acquistato risponde alla definizione di dispositivo medico contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92, n. 46/97, n. 332/00)
- documentazione dalla quale si possa verificare che il prodotto acquistato riporta la marcatura CE (e che sia quindi conforme a quanto stabilito dalle direttive europee)
E’ fondamentale sottolineare che DERETTI fornisce queste informazioni a titolo generale ma non può entrare ovviamente nel merito del giudizio dei medici. Allo stesso modo non può sindacare i consigli e soprattutto le valutazioni dei consulenti fiscali dei consumatori che hanno di fronte un quadro del profilo contributivo del proprio assistito.
La natura delle patologie e la prescrizione è naturalmente a discrezione del medico (generico o specialista) ed è ammessa l’autocertificazione a fini di prevenzione – con assunzione di responsabilità da parte del dichiarante
Lo scopo della nostra azienda è fornire adeguati sostegni atti ad offrire un sonno rigenerante secondo le necessità di ognuno e la scelta del cliente finale deve essere fatta su questi presupposti. In relazione poi alle condizioni personali possono sussistere delle possibilità specifiche sulle quali non abbiamo influenza, che possono modificarsi per forza di legge e non sono da noi controllate.